Il regolamento di condominio contrattuale, se trascritto, puo’ attribuire a tutti i condomini oppure ad una parte di questi, la comproprietà d’una o piu’ parti dell’edificio, pure diverse da quelle elencate nell’art. 1117 CC.
Quandanche di tali parti comuni il rogito di acquisto del condomino non faccia cenno, vale quanto trovasi riportato nell regolamento contrattuale che, ove trascritto, sarà opponibile anche tutti coloro che acquistino successivamente.