L’assemblea ha il potere di disciplinare ed eventualmente, nel concorso di interessi comuni e giustificate ragioni, ridurre l’uso della cosa comune, ma non anche quello di sopprimere totalmente un determinato uso, qualora tale uso sia conforme alla destinazione del bene, non ne alteri la consistenza e non modifichi la possibilità degli altri condomini di usare dello stesso bene in modi e misure analoghe.