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Delibera approvata da assemblea irregolarmente convocata Tribunale di Napoli, sez IV, 10 giugno 2002 n. 7728 L'art. 66 disp. Att. C.c. stabilisce che l'avviso di convocazione delle assemblee condominiali deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Detto termine non può essere ridotto dai regolamenti condominiali, ancorchè contrattuali, ma questi ultimi ben possono, tuttavia, stabilirne in deroga uno superiore. Il termine minimo di convocazione, infatti sia quello stabilito dalla legge che quello, di maggiore ampiezza fissato dal regolamento di condominio, deve essere osservato per assicurare ai condomini il tempo necessario per prepararsi convenientemente alla discussione. Il condomino, infatti, ha diritto rendere note agli altri partecipanti le ragioni per cui ritenga di approvare o rifiutare la proposta di delibera contenuta nell'ordine del giorno. Ove il potere di questo esercizio sia impedito o menomato, a cagione, ad esempio della mancata o intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per l'assemblea, è configurabile una delle ipotesi di "contrarietà alla legge" previste dall'art. 1137 c.c., "comportante l'annullamento della delibera, a prescindere dal suo contenuto decisionale o meramente preparatorio o programmatico". >> Nullità della delibera condominiale per indeterminatezza dell'oggetto |
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