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Nullità della delibera condominiale per indeterminatezza dell'oggetto Tribunale di pistoia sentenza del 10.03.2002 Con la sentenza che si commenta il G.I. del Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Monsummano terme, dichiara la nullità dell'impugnata delibera condominiale per indeterminatezza dell'oggetto e per essere state delegate all'amministratore del Condominio competenze esclusive dell'assemblea. L'assemblea condominiale, a maggioranza, aveva autorizzato l'amministratore, previa verifica se un condomino avesse o meno diritto di passo carrabile su di una strada di accesso alle autorimesse condominiali, ad eseguire opere di delimitazione al confine fra la proprietà comune e quella gravata da servitù di passo, mediante installazione di paletti o barriere. La delibera viene impugnata per genericità dell'ordine del giorno, nonché per violazione dell'art. 1120 C.c., II C.c. La indeterminatezza dell'oggetto della delibera porta alla impossibilità di accertare se i lavori "delegati" all'amministratore diano luogo ad una semplice modifica ovvero alla innovazione della cosa comune. Sul punto si ricorda che, ex art. 1102 C.c., sono considerate legittime, previa approvazione a maggioranza, le innovazione quando queste non alterino la destinazione della cosa comune, non pregiudichino la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico del fabbricato, non arrechino danno alle singole proprietà esclusive, non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In tal senso, vedi Cass. 1.8.2001, n. 10453 ("ciascun comproprietario ha diritto di trarre Dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di quest'ultimi".; cfr. anche Cass. 20.8.1986, n. 5101 in Rass. Equo Canone, 1988, 123; Cass. 29.7.1989 n. 3549, Arch. Loc. 1990, 39). Invece, costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., soggetta alla approvazione di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dell'edificio, ex art. 1136 c.c., "non qualsiasi modificazione che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale" (Cass. 11.10.2001, n. 12413, in Guida al Diritto, n. 49/2001, 70; cfr. anche Cass.11.1.1997, n. 240; Cass. 14.11.1988, n. 6146).[Franco Ballati] >> Delibera approvata da assemblea irregolarmente convocata |
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