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Ascensore privato? Lecito utilizzare più intensamente una parte dei locali impianti

Un condomino può allungare la corsa dell'ascensore di un piano?
Avv. Alessandro Gallucci 

Le sentenze in tema di utilizzazione delle cose comuni da parte del singolo condomino si arricchiscono di un nuovo caso.

Il leitmotiv è sempre lo stesso ma la particolare fattispecie giunta fino alla aule della Corte di Cassazione ci permette di approfondire nuovamente il tema dell'uso delle cose comuni arricchendolo di un nuovo caso. (Vedi anche: Se la realizzazione di un ascensore toglie luce e aria al singolo condomino)

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Questo il contenuto del diritto all'uso delle cose comuni delineato dall'art. 1102, primo comma, c.c. La norma è dettata in materia di comunione in generale ma è applicabile al condominio in virtù di quanto stabilito dall'art. 1139 c.c.

Secondo la Cassazione "il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine" (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).(Via libera all'installazione dell'ascensore che permette ai disabili di muoversi)

Avere rispetto del diritto degli altri di fare del bene comune un uso consono alle proprie esigenze, nell'ambito delle normali possibilità offerte da quel bene (da qui il divieto di alterazione della destinazione di cui parla l'art. 1102 c.c.), senza perciò vedere compresso il proprio diritto a fare altrettanto.

Una situazione tutt'altro che di semplice soluzione. Nel caso della zona comune destinata a parcheggio, ad esempio, è stata considerata legittima la delibera che, per salvaguardare il diritto d'uso di tutti, prevedesse l'utilizzazione turnaria dei posti auto.

Nella fattispecie risolta dalla Cassazione con la sentenza n. 4499 del 25 febbraio 2014, un condomino chiedeva che venisse fermato l'uso asseritamente illegittimo, da parte di un suo vicino, del vano comune nel quale erano posti i motori dell'ascensore condominiale e di quello del condomino convenuto in giudizio.

Nella sostanza il condomino aveva allungato la corsa dell'ascensore di un piano e di conseguenza aveva eseguito nel vano comune delle opere connesse al primo intervento. (Non lede l'ascensore installato a mezzo metro dal balcone.)

Al termine dei gradi di merito il risultato era l'ordine di rimozione delle opere eseguite dal condomino sulle parti comuni perché illegittime in quanto per mezzo di esse ci si era appropriati di una parte comune.

La Cassazione, portata a conoscenza della controversia, ha concluso diversamente. Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie il tamponamento del vano corsa dell'ascensore privato con una struttura in ferro e cartongesso posta sulle parti comuni non era lesiva del diritto d'uso di cui all'art. 1102 c.c. in quanto non alterava la destinazione del bene ed in concreto non ledeva il pari diritto d'uso degli altri condomini e non creava danno o alcun pericolo.

Sentenza
Scarica Cass. 25 febbraio 2014 n. 4499
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