La gestione di un bar o di un pub, non appare rientrare nell'esercizio di mestiere per se stesso rumoroso, ma nell'uso nel corso dell'esercizio di qualsiasi attività di mezzi rumorosi: “ Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma primo c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. “Integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 comma primo c.p., la condotta idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone realizzata nell'esercizio dell'attività di un “pub” che risulti rumorosa per effetto di un uso smodato dei mezzi tipici della stessa ovvero perché svolta senza l'adozione delle cautele necessarie ad evitare la diffusione delle emissioni di rumore”
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