All’inesistenza di un luogo qualificabile come “sede” per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale e alla coincidenza del domicilio del condominio con quello privato dell’amministratore, i luogo di adempimento del pagamento dell’obbligazione relativa ai contributi condominiali è appunto il domicilio dell’amministratore in carica al tempo della scadenza dell’obbligazione.