Archivio News Newsletter Forum Consulenza Video Contattaci Annunci Casa.it
Seguici su Twitter
Home » Archivio » sentenze » servizi
Regolamento condominiale che sancisca di proprietà ed uso comune i locali in uso ai portinai ed i ...

Regolamento condominiale che sancisca di proprietà ed uso comune i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi

(26/08/2010)Trib. civ. Bologna, sez. II, 28 gennaio 2010, n. 20080
L’enunciazione di cui al n. 2 dell’art. 1117 c.c. ”locali per la portineria e per l’alloggio del portiere” trova fondamento nella differenza sostanziale (oltre che terminologica) tra “locali per la portineria” e “locali per l’alloggio del portiere”, tale per cui i primi individuano gli spazi destinati all’esercizio dell’attività di portierato (c.d. guardiola), mentre solo i secondi sono propriamente destinati alle eventuali necessità abitative della persona addetta a tale attività. Conseguentemente, laddove un regolamento condominiale sancisca che “sono di proprietà ed uso comune pro indiviso…..i locali in uso ai portinai ed i relativi mobili ed arredi eventualmente dati in uso agli stessi” , tale espressione va interpretata come limitata ai soli spazi costituenti la guardiola e non anche all’abitazione del portiere propriamente detta. Ciò perché l’espressione deve essere oggetto di stretta interpretazione letterale e non estensiva, stante l’effetto costitutivo di un diritto reale quale la comproprietà di natura condominiale.
Ricevi gratuitamente tutti gli aggiornamenti più importanti per email. Iscriviti alla newsletter.
Oppure effettua una ricerca nel nostro archivio. Ci sono migliaia di articoli e massime.

 

 

 

Newsletter condominiale

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità condominiali - immobiliari! [info]