Il conduttore-condomino in locazione, ha diritto, a norma dell'art. 1102 c.c., all'uso della cosa comune anche più intenso rispetto agli altri condomini, apportando a proprie spese le modificazioni necessarie, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Difatti, la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo; in sostanza, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui nel senso che questi costituiscono impedimento alla modifica solo laddove sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto. Di conseguenza deve dichiararsi il diritto di parte attrice all'installazione di un gruppo motocondensante per l'impianto di condizionamento dell'aria a servizio del locale commerciale da essa condotto in locazione e facente parte dell'edificio condominale, atteso che nella fattispecie non sussiste la violazione delle predette condizioni.