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La modifica della destinazione pertinenziale dei locali adibiti ad alloggio del portiere o ...

La modifica della destinazione pertinenziale dei locali adibiti ad alloggio del portiere o all'impianto caldaia, anche se prevista da un regolamento condominiale contrattuale, non richiede l'unanimità dei consensi

(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione II, 30 dicembre 2009 n. 28143
Il regolamento condominiale - ancorchè di natura contrattuale - ove si limiti a disciplinare l'uso e le modalita' di godimento delle cose comuni, e contempla una materia che rimane nell'ambito dell'organizzazione della vita interna del condominio, ben puo' essere modificato dall'assemblea dei condomini con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ.
 
(Nella specie, dunque, poiche' il regolamento di condominio, sul punto, non risulta (ne' e' stato in alcun modo addotto dalla ricorrente) contenere particolari disposizioni che attribuiscano ai condomini diritti soggettivi, la cessazione del vincolo di destinazione dei locali - di proprieta' del condominio - destinati, l'uno, all'alloggio del portiere e, l'altro, all'impianto di caldaia, resta assoggettata alla normativa che regola l'uso e il godimento delle cose comuni e correttamente e' stata quindi ritenuta, dal giudice del merito, sottoposta al principio di disponibilita' da parte dell'assemblea;)
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