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E' legittima l'installazione di un contatore per l'energia elettrica sui muri dell'androne condominiale

L'apposizione del contatore di energia elettrica sul muro dell'androne condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un'utente mi ha chiesto:

Mio figlio ha acquistato un appartamento in una corte formata da due edifici che formano una "elle", dove ci sono 5 o 6 appartamenti: due ubicati nella parte in cui andrà ad abitare mio figlio e tre, forse quattro, nella parte sinistra.

I due edifici hanno in comune il cortile ed oltre ad esso l'entrata formata da un portone e da un tratto di androne: il passaggio è unico sia pedonale che per auto.

Quello che vorrei sapere è se i muri che costeggiano l'androne sono muri in comune oppure no in quanto il fornitore di energia elettrica vorrebbe appoggiare su uno di questi muri il contatore di mio figlio ma i tre proprietari (che sono parenti tra loro e che abitano l'edificio di sinistra che confina con questo muro) dicono che il muro è loro e che mio figlio non può mettere il contatore benché lì ci siano già i loro!

Come si può risolvere questa situazione?

La questione posta dalla signora, indicativamente, va risolto nel seguente modo:

  • individuazione delle parti comuni a tutti i condomini;
  • facoltà e limiti di utilizzo delle medesime ai sensi dell'art. 1102 c.c.

In primis va detto che, in base a quanto riferito dall'utente, non è chiaro se i due edifici che formano una "L" siano separati o uniti.

Ad ogni buon conto, il fatto che ci parli di due corpi di fabbrica e non solamente di uno, dovrebbe essere indicativo del fatto che essi abbiamo tra di loro una certa autonomia pur avendo in comune alcune cose, ad esempio quelle elencate dalla signora.

Ecco perchè scale, pianerottoli e corridoi sono parti comuni

Non paiono essere comuni ai due fabbricati i muri perimetrali. Essi, secondo la giurisprudenza, "sono da considerare comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici" (Cass. 21 febbraio 1978, n. 839, in senso conf. Cass. 2 marzo 2007, n. 4978).

I muri perimetrali, però, sono comuni alle unità immobiliari incluse il quell'edificio, non di certo a quelle che di quel palazzo non fanno parte.

Diverso il discorso per i muri dell'androne: l'androne è parte comune e le parti che lo compongono, salvo diversa indicazione del titolo, devono essere considerate di proprietà di tutti i condomini.

Più complicata la vicenda nel caso in cui i muri dell'androne corrispondano in parte con i muri perimetrali degli edifici.

In tal caso sarebbe possibile fornire una risposta solamente dopo un'attenta analisi degli atti d'acquisto e dello stato dei luoghi.

Ad ogni buon conto, se i muri dell'androne sono da ritenersi comuni non può non concludersi per la possibilità per il condomino di utilizzarli per apporvi il proprio contatore dell'energia elettrica.

E' bene ricordare, infatti, che ai sensi del primo comma dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Come possono essere utilizzati i muri perimetrali

L'apposizione dei contatori rientra tra gli usi consentiti a maggior ragione se tale uso è stato già fatto da altri.

In definitiva, se il muro dell'androne può essere considerato comune ai due edifici in ragione di quanto esposto, non vi sono dubbi: il condomino può apporvi il suo contatore e diffidare formalmente i suoi vicini dall'impedirglielo.

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