La Corte di merito ha escluso apoditticamente, “intuitivamente”, che la disposta sostituzione degli ascensori rientri fra le riparazioni straordinarie di notevole entità ex art. 1136 co. 4 c.c., senza fornire in merito la benché minima indispensabile motivazione con riferimento all’ammontare della spesa, al suo rapporto col valore dell’edificio ed alla ricaduta economica sui singoli condomini.