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Responsabilità del Comune e della Provincia per la mancata manutenzione di strade di uso pubblico
Corte di Cassazione Sez. Terza - Sentenza del 04/01/2010 n. 7
Se un comune consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area.
Sentenze a tema: >> Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico | |||
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