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Le annotazioni contabili effettuate dal portiere non sono utilizzabili ai fini della ricostruzione delle spese sostenute dal condominio

(26/11/2009)Corte d'Appello Napoli Sezione II Civile, Sentenza del 1 settembre 2009, n. 2593
La quantificazione delle spese sostenute dal condominio può essere effettuata unicamente sulla base della documentazione fiscalmente idonea e cioè recante data certa, nonché l'identificazione dei soggetti che effettuano e ricevono le prestazioni e l'identificazione precisa della spesa; gli scritti e le annotazioni provenienti da terze persone, anche se legate al condominio da un rapporto di lavoro, come accade per i portieri, non solo non sono utilizzabili a tale medesimo fine, ma non hanno alcun valore probatorio circa l'esistenza di entrate o uscite imputabili al condominio.
 

 
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