La realizzazione di una veranda, da parte del proprietario dell'appartamento sottostante, la cui copertura presenti una distanza dalle finestre dell'appartamento sovrastante, inferiore al metro, legittima quest'ultimo ad esercitare tutte le azioni utili a difesa del proprio diritto di veduta in appiombo fino alla base dell'edificio ed opporsi alla costruzione di manufatti che potrebbero ledere il suo diritto ovvero pregiudicare la sicurezza dell'appartamento che si troverebbe esposto al facile accesso di malintenzionati. Perché siano garantiti siffatti diritti, non assume alcuna rilevanza né la circostanza per la quale la costruzione degli altri condomini possa ledere in maniera più o meno diretta il proprio diritto, né la lieve entità del pregiudizio arrecato. Allo steso modo neppure rileva la circostanza per la quale l'appellante, assuma la preesistenza del manufatto all'acquisito dell'appartamento da parte dell'appellato, senza che questi manifestasse alcuna opposizione; il diritto a tenere la veranda oggetto d controversia infatti, determina una servitù in danno dell'immobile dell'appellata che neppure risulta acquistata per usucapione.