In tema in sicurezza degli impianti , ai sensi dell'art. 9 della L. n. 46/1990, l'impresa installatrice deve consegnare al proprio committente tutta la documentazione relativa alla conformità degli impianti e delle opere eseguite affinché questi ottenga, poi, dall'Autorità competente, la certificazione di idoneità degli impianti e possa quindi utilizzare i locali oggetto della certificazione. Tale dichiarazione, difatti, costituisce il presupposto indispensabile per poter poi utilizzare gli impianti ed il rilascio della stessa costituisce un preciso obbligo a carico di chi effettua i lavori, obbligo a cui non è possibile sottrarsi.