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Amministratore, pagamento del corrispettivo, documenti concernenti la gestione condominiale

Amministratore, pagamento del corrispettivo, documenti concernenti la gestione condominiale

(17/09/2009)Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 23 aprile 2009
"L'amministratore del condominio - assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine al contenuto sociale della gestione, al mandatario con rappresentanza (Cass. 97/1296, Cass. 81/850) - è tenuto, alla scadenza del mandato - oltre che a restituire, in forza del disposto dell'art. 1713 c.c., quanto ha ricevuto dal condominio nell'esercizio del mandato medesimo, compresi, quindi, i documenti concernenti la gestione condominiale - anche a rendere al mandante il conto del suo operato, mediante la presentazione del rendiconto finale della gestione.
 
E l'adempimento di tali obbligazioni è perfino condizione dell'azione per il pagamento del corrispettivo spettante al mandatario, il quale ha pertanto l'onere di fornire la relativa prova (Cass. 85/4585). Ebbene, nel caso concreto, non può ritenersi che il convenuto abbia adempiuto l'onere probatorio, su di lui incombente, di fornire il rendiconto chiaro ed intelligibile dell'intero arco della sua gestione.
 
In tal senso, la giurisprudenza ha, invero, affermato che, sebbene per la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto relativo alla gestione condominiale non si richiede che i predetti documenti contabili siano redatti con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, tuttavia, e pur sempre necessario che detta contabilità sia idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, per tutto l'arco di durata della gestione condominiale, in modo da rendere ostensive sia le entrate che le spese effettuate nel periodo in considerazione, con le relative quote di ripartizione.
 
Il rendiconto finale della gestione deve, in altri termini, fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della quantità e qualità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi effettuati, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico é stato eseguito e di stabilire se l'operato dell'amministratore si sia adeguato a criteri di buona amministrazione (Cass. 00/9099).
 
Orbene, nel caso di specie, manca addirittura la prova agli atti della predisposizione da parte dell'amministratore uscente del bilancio finale riguardante l'intero arco della gestione condominiale, con i risultati della gestione e la necessaria documentazione giustificativa, al di là del bilancio consuntivo 2004-2005, presentato all'assemblea del 16 gennaio 2006, nella quale venivano altresì accettate le dimissioni del amministratore."
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