Nel procedimento per decreto ingiuntivo introdotto dall'amministratore condominiale per il recupero delle quote di spesa di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la legittimazione passiva spetta quindi soltanto al reale proprietario dell'immobile, e non anche a colui che possa sembrare tale secondo il principio c.d. dell'apparenza", mancando, nei rapporti tra l'ente di gestione ed i singoli condomini, le condizioni per l'operatività di tale principio, coessenziale alla tutela dei terzi in buona fede.
Pertanto il principio generale è quello per il quale, nel caso in questione, il criterio di individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali è quello della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile facente parte del condominio e non già quello dell'apparenza.