Ritenuta l'inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità di cui all'art. 55 della legge 392/1978 alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso di locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l'inadempimento è grave. È pertanto evidente come, se il conduttore di un immobile a uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo può sottrarsi al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l'inadempimento.