La presunzione di comunione dei cortili di fabbricati condominiali, prevista dall'art. 1117 cod. civ., si estende anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi, pur se appartenenti a proprietari diversi, in quanto tale presunzione si fonda sulla normale destinazione del cortile al servizio dell'edificio in condominio e la medesima situazione si può realizzare anche nel caso di destinazione all'uso ed alle necessità di più edifici limitrofi, appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strumentalmente destinato a dare aria, luce, ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano (Cass. civ. 14559/2004). A vincere la presunzione di comunione, è necessario che il "titolo contrario" - vale a dire l'attribuzione di proprietà esclusiva ad una od a determinate persone - risulti in modo non equivoco, e che si tratti di beni destinati, di fatto, al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.