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Condominio e responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada

Condominio e responsabilità dell'ente pubblico proprietario della strada

(01/06/2009)Corte d'appello di Caltanissetta - Sezione civile - Sentenza 2 aprile 2009
Sulla base della premessa che il suolo su cui sorge l'edificio, per il quale vige la presunzione di comunanza tra i condomini, è solo ed esclusivamente quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni, ne consegue che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, riguardano sia i marciapiedi laterali sia le banchine.
Ciò in quanto gli uni e le altre facendo parte della struttura della strada, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del codice della strada.
Tale pronuncia su basa sull'unico orientamento giurisprudenziale fatto proprio della Suprema Corte esistente in merito. Infatti, sul punto, la Cassazione aveva statuito che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento.
 
(Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che, nel riformare la decisione del primo giudice, aveva condannato al risarcimento danni lamentati dall'attrice appellante, in conseguenza di caduta provocata da alcune buche formatesi sul marciapiede in ragione della "incastonatura di transenne", il condominio dell'antistante stabile, argomentando dai rilievi che il medesimo non aveva "mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiede" in questione, e che era in ogni caso "pacifico" che ne avesse quantomeno la "gestione", sicchè "non poteva che conseguirne "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato"" ) (Cass. civ., Sez. III, 03/08/2005, n.16226)

Avv. Luigi Modaffari

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