Il singolo condomino può agire a norma dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell’edificio, dalle quali provengono infiltrazioni d’acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva, ponendosi quale terzo nei confronti del condominio stesso, tenuto alla custodia e alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio.
Ne consegue che il condominio, quale custode dell’impianto comune rappresentata dalla colonna di scarico condominiale, deve rispondere, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da esso provocati.
Per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l’evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare.