L' elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del timore che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima.
(Nella specie la corte ha ritenuto priva di valenza minatoria la frase "ve la farò pagare", proferita nell'ambito di un conflittuale rapporto di vicinato contrassegnato da reciproche, emulatorie, condotte lesive dell'altrui proprietà. Non tanto per la genericità ed indeterminatezza del male minacciato, quanto piuttosto perché priva dell'ineludibile connotato di ingiustizia.) Nella sentenza si legge:
"Ed infatti, nell'ambito di un conflittuale di vicinato, contrassegnato da reciproche, emulatorie, condotte lesive dell'altrui proprietà l'espressione in esame era stata pronunciata, secondo la versione dei fatti prescelta dai giudici di merito, dopo che si erano allontanati i Carabinieri, il cui intervento era stato sollecitato dalle persone offese per indurre la M. ad eliminare il tubo che convogliava le acque piovane. In una situazione siffatta, era assai verosimile, contrariamente a quanto illogicamente sostenuto dai primi giudici, che l'espressione - peraltro generica - proferita dalla M. fosse comprensibile reazione all'iniziativa dei vicini, alludendo, come dalla stessa spiegato in sede di interrogatorio, alle iniziative giudiziarie che avrebbe intrapreso per rimuovere od inibire le situazioni illegittime in suo danno. Si è, dunque, trattato della prospettazione del mero esercizio di legittima facoltà, non estranea ai fini cui è per legge preordinata, come tale inidonea ad integrare male ingiusto ed a incutere timore nei soggetti passivi, menomandone la sfera di libertà morale."