In tema di interpretazione del regolamento condominiale occorre fare riferimento al senso proprio delle espressioni usate nel regolamento stesso.
Ad esempio, nel caso posto all’esame della Corte di Cassazione, il regolamento condominiale non proibiva qualsiasi modifica, eventualmente anche secondaria, ma solo le opere idonee a rendere “deteriore” l’aspetto architettonico originario. La stessa interpretazione della Corte di merito del resto era avallata da una dettagliata specificazione degli elementi architettonici che si intendono salvaguardare, “
specificazione che non sarebbe stata necessaria in ipotesi di una proibizione drastica di qualsiasi modifica”.
La sentenza n.4679, altresì, richiama il principio costantemente affermato dalla Cassazione in base al quale, per valutare l’incidenza sul decoro architettonico di un’opera modificativa di un edificio, occorre considerare anche l’eventuale situazione di degrado di detto decoro causato da preesistenti modificazioni per le quali non sia stato esercitato il diritto a pretendere il ripristino ( fra le altre vedi Cass 21835/07).
Valter Marchetti, Foro di Savona