“Il comportamento delle parti diretto ad eludere l'applicazione di norme imperative di legge, allo scopo di conseguire somme non dovute (nella specie, il pagamento di un canone superiore a quello esigibile ai sensi della legge n. 392 del 1978) vale di per sé a superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, agli effetti della restituzione dell'indebito, ove si concretizzi in atti che inequivocabilmente dimostrino la consapevolezza dell'esistenza della norma imperativa ed il deliberato intento di eluderne gli effetti”.
“La coeva stipulazione di due contratti di locazione: uno simulato, recante l'indicazione del canone conforme alla legge, ed altro dissimulato, recante l'indicazione del canone realmente richiesto, integra gli estremi di cui sopra ed impedisce di applicare la presunzione di buona fede in favore del locatore che abbia indebitamente riscosso il canone maggiore”.
(Nella fattispecie è stato accolto il ricorso incidentale del conduttore sfrattato ed è stato condannato il locatore a restituire la somma di euro 63.302,18, oltre agli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Il canone mensile specificato nel contratto di locazione era di 700 mila lire, ma in realtà il locatore si faceva pagare 1,6 milioni di lire.)