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Rimossione di impianti di telefonia su proprietà condominiale, elettrosmog

Rimossione di impianti di telefonia su proprietà condominiale, elettrosmog

(10/03/2009)Trib. Vicenza, sez. distaccata di Schio, 03 agosto 2007, n. 694
In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, l’azione proposta da un condomino con la quale si chiede che sia inibita, in via di urgenza, la prosecuzione delle opere e dei lavori finalizzati all’installazione di un' antenna per lo svolgimento di servizi di telefonia, non può essere accolta nel caso in cui l’installazione sia stata autorizzata con delibera assembleare non impugnata nei termini.
 

Nella sentenza si legge:
 
” (omissis) … L’odierno ricorrente, a quanto risulta, ha omesso di impugnare la delibera in questione, né può ritenersi che egli non fosse a conoscenza della delibera medesima, avendo partecipato all’assemblea, esprimendo il proprio voto contrario alla stipulazione del contratto.
Deve, dunque, ritenersi, che la detenzione, da parte di Telecom Italia, di un’area del lastrico solare, e l’installazione di un antenna per lo svolgimento di servizi di telefonia, sia fondata su un titolo idoneo, e, comunque, non sottoposto ad impugnazione nei modi consentiti dalla legge.
 
In particolare, deve ritenersi che l’eventuale deprezzamento dell’immobile di proprietà del ricorrente, conseguente all’installazione dell’impianto, quand’anche fosse verificato, deriverebbe direttamente dal contratto di locazione e dal godimento dell’area locata da parte della resistente. Tale godimento, di per sé, non potrebbe essere considerato una turbativa del possesso, essendo stato assentito dalla maggioranza dei condomini attraverso una delibera assembleare non impugnata, e, di conseguenza, pienamente efficace.
 
Allo stesso modo, sotto il profilo del decoro architettonico, il ricorrente, non avendo impugnato la delibera assembleare del 8 luglio 2005, non può in questa sede lamentare alcuna turbativa del possesso, poiché egli è rimasto vincolato dal contenuto della delibera stessa e dal successivo contratto di locazione. Residuerebbe un ambito di tutela del possesso soltanto in relazione ad eventuali installazioni che non trovino fondamento nel contratto.
Poiché, tuttavia, il G. lamenta la lesione del decoro architettonico derivante proprio dall’esecuzione del contratto, le sue lamentele non possono trovare accoglimento in questa sede.
 
Non vi è, in definitiva, un’attività materiale ulteriore posta in essere da Telecom Italia o dagli altri resistenti, non rientrante nel quadro dell’adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e tale da comprimere il diritto dominicale o da costituire una molestia del possesso esercitato dal ricorrente.
Lo stesso ricorrente lamenta, sotto altro profilo, la lesione del proprio possesso determinata dalle onde elettromagnetiche emesse dall’impianto in questione.
 
Invero, l’esame della documentazione in atti permette di evincere come tale impianto produca emissioni comprese nei limiti di legge, e che, anche su tale presupposto, l’installazione dell’antenna è stata assentita dall’autorità amministrativa. Né vi è ragione di ritenere, né principio di prova in tal senso, che le emissioni elettromagnetiche di tale impianto siano attualmente maggiori rispetto a quanto rilevato dall’Arpav, in occasione degli accertamenti compiuti al fine di adottare il parere radioprotezionistico all’installazione dell’antenna, e, che, di conseguenza, possa ravvisarsi alcun pericolo per la salute.
 
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, che sono liquidate come da dispositivo."

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