Installazione di un semplice "ponte radio"
Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653
In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.
|