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Il conduttore che ha omesso di impugnare la deliberazione, non può sottrarsi dal rimborsare al condomino-locatore le spese di gestione riscaldamento e condizionamento

(27/11/2008)TRIBUNALE TORINO, 21/02/2007
In tema di condominio negli edifici, dal combinato disposto degli art. 1137 c.c. 9 e 10 della l. 27 luglio 1978 n. 392 si desume che il conduttore, il quale abbia partecipato all'assemblea condominiale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria o sia stato posto in condizione di parteciparvi, contribuendo alla relativa deliberazione, non può, nel caso che abbia omesso di impugnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal rimborsare al condomino-locatore le menzionate spese, a meno che non provi, nel caso che lamenti la mancanza o l'insufficienza della relativa fornitura, che esse derivino da difetti o guasti della parte dell'impianto di esclusiva proprietà del condomino locatore stesso (art. 1117 c.c.), la cui riparazione sia posta dalla legge a carico di quest'ultimo (art. 1575 e 1576 c.c.).
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