L'intero perimento di un edificio o di una parte tanto rilevante da rappresentare almeno i tre quarti del suo valore, determina l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni e le porzioni di proprieta' esclusiva, e permane tra gli ex condomini soltanto una comunione pro indiviso sull'area di risulta, sicche' il condominio si ripristina soltanto ove l'edificio venga ricostruito in maniera conforme a quello in precedenza esistente, mentre, qualora esso venga ricostruito in maniera difforme, non potendo rinascere l'originario condominio, la nuova costruzione e' soggetta alla disciplina dell'accessione e la sua proprieta' compete ai comproprietari dell'area di risulta secondo le rispettive quote.