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Antenna telefonica

Cfr. Tribunale di Verona Ord. 4 dicembre 2000, n. 1224

Il diritto del condomino di installare sul tetto un'antenna telefonica e i relativi cablaggi (ove il complesso sia di modeste dimensioni e quindi non lesivo del decoro architettonico, della stabilità e della destinazione d'uso della parte comune), anche in assenza di previa autorizzazione dell'assemblea, discende dal principio generale dell'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun condomino può a sue spese realizzare le "mere modificazioni" volte al maggiore e più razionale godimento della cosa comune, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1120 c.c. In ogni caso, peraltro, va tutelato in via d'urgenza, ex art. 32 Cost. ed in ossequio al c.d. principio di precauzione che ispira il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 (c.d. Decreto Ronchi), il diritto alla salute del condomino dissenziente, laddove sia concretamente dimostrato attraverso idonea Ctu che dalla installazione di una "stazione-base di telefonia mobile" prossima alla sua abitazione derivi in suo danno (o dei suoi locatari) un'esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici apprezzabilmente superiore a quella a cui è esposta la generalità indifferenziata della popolazione.




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