Se le piastrelle del pavimento presentano rotture e fessure dovute ad anomala posa del sottofondo si configura una responsabilità del costruttore - venditore ai sensi dall’articolo 1669 c.c.
Secondo la Cassazione “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. le carenze costruttive dell’opera - concernenti anche una singola unità abitativa - che ne menomano in modo grave il normale godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.”