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(29/04/2008) Non è consentita la sospensione dell’esecuzione dello sfratto se l'inquilino può permettersi il canone di un’altra abitazione Cass. civ., sez. III, Sentenza 7 Aprile 2008 , n. 8961 Ai fini della sospensione dell'esecuzione, oltre alla presenza nell'immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresì o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa, per cui la valutazione del reddito a disposizione dell'inquilino (nella specie, Euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equipollente a quello oggetto dell'esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell'esecutata ed alle sue condizioni personali. Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, non è consentita la sospensione dell’esecuzione dello sfatto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consente il fitto di un alloggio, anche in condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato, anche a condizioni più disagiate (quanto all'ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell'immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell'interessato. >> Acqua non potabile e contaminata da batteri, obbligazioni del locatore, risarcimento danni |
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