(24/04/2008) Allaccio dell'unità immobiliare alla rete idrica, elettrica o di altro tipo
Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2007, n. 21832
L'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sé una modifica della stessa, perché una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. È pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide sulla funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Nel caso di specie è stata annullata la delibera con la quale il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare la propria unità immobiliare destinata a magazzino - acquistata dall'INA - alla rete idrica, fognante e citotelefonica.).
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