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(06/03/2008) Qualora un bene, per le sue caratteristiche strutturali, serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio, esso si presume condominiale Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27145 Nel condominio di edifici, affinchè possa operare, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., il c.d. diritto di condominio, e' necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra i primi e le unita' immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene. >> Denuncia di danno temuto - proprietà |
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