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L’interpretazione della clausola arbitrale, contenuta in un regolamento condominiale contrattuale

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(22/01/2008)
L’interpretazione della clausola arbitrale, contenuta in un regolamento condominiale contrattuale

Cass., 30 ottobre 2007, n. 22841

In caso di dubbio sulla portata della previsione arbitrale, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva e, quindi, affermativa della giurisdizione ordinaria:

"osserva il condominio che la clausola arbitrale inserita nel regolamento, non può avere la portata attribuitale dalla corte di merito, essendo palese che essa si riferisce alle sole controversie che possano insorgere tra condomini e amministratore in relazione alla interpretazione ed esecuzione "pratica" - come recita la norma - del regolamento, riguardo al funzionamento o alla disciplina di uso dei beni comuni. Osserva che nel processo di interpretazione della clausola compromissoria, nel dubbio deve essere data una interpretazione restrittiva dell'ambito delle controversie devolute agli arbitri, e indica come elemento significativo a tal fine innanzitutto il fatto che la clausola non contenga mai un riferimento al condominio, ma solo ai condomini e all'amministratore; rileva che proprio quelle modalità di nomina degli arbitri cui ha fatto riferimento la corte d'appello depongono per una interpretazione restrittiva, perché la possibilità che il ricorso al presidente del tribunale per la nomina del terzo arbitro avvenga su iniziativa dell'amministratore o, in sua inerzia, di due condomini, significa che le parti litiganti non possono che essere l'amministratore e i condomini."

(...)

"Premesso che, secondo l'insegnamento di questa corte, tenuto conto che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale (cfr: Cass. 26.4.2005, n. 8575), si osserva che nel caso di specie la stessa corte di merito ha riconosciuto che non rientrava certamente nell'ambito della materia rimessa agli arbitri la domanda avanzata in via monitoria dal condominio "involgendo unicamente conteggi sulla base di riparto di spese non comportanti questioni di interpretazione del regolamento".




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