(21/12/2007) Il diritto del singolo condomino di installare servoscala
Trib. civ. Firenze, sez. III, 10 novembre 2004, n. 4385
In tema di condominio di edifici, per effetto del disposto dell'art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, deve riconoscersi il diritto del singolo condomino di installare servoscala o strutture mobili facilmente amovibili anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell'edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni, purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
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