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(15/11/2007) Il condominio ha obbligo di custodia nei confronti dei condomini Corte di cassazione, sez. III civile - sentenza 30 ottobre 2007, n.22882 Il Condominio risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini, qualora non sia offerta la prova liberatoria del caso fortuito. L’imprudenza del danneggiato non esclude la responsabilità, ma può essere valutata ai fini dell’art. 1227 I comma c.c. La prevedibilità dell’insidia in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi non consente di attribuire l’evento lesivo al fatto del danneggiato con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 cc; il comportamento imprudente del danneggiato potrà al più rilevare ai fini dell’applicazione della regola di cui all’art. 1227 cc comma 1 (Nel caso di specie un condominio è inciampato sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiché era in corso un trasloco. ) >> La destinazione ad albergo non impedisce la costituzione del regime condominiale |
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