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La gronda di un tetto di un edificio condominiale è comune a tutto l'edificio.

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(25/10/2007)
La gronda di un tetto di un edificio condominiale è comune a tutto l'edificio.

Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2007, n. 11109

La gronda di un tetto di un edificio condominiale costituisce bene comune, in quanto, essendo parte integrante del tetto e svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricade tra i beni che l'art. 1117 n. 1 c.c. include espressamente tra le parti comuni dell'edificio; (In applicazione del riportato principio, la Suprema Corte ha affermato che qualora si chieda giudizialmente l'abbattimento della gronda è indispensabile interpellare in giudizio tutti i condomini, quali litisconsorti necessari).




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