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Diritto all'abitazione, occupare abusivamente una casa popolare

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(01/10/2007)
Diritto all'abitazione, occupare abusivamente una casa popolare

Cass., sez. II penale, sentenza 26 settembre 2007 n. 35580

Non commette reato chi, in situazione di grave indigenza, occupa abusivamente una casa popolare.
E' quanto stabilito dalla Cassazione che ha accolto il ricorso presentato da una donna che era stata condannata per aver occupato abusivamente un appartamento dell'Iacp.

Secondo la Corte, “ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione…, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona''.

Nel caso di specie, in particolare, i giudici d'appello, conclude la Cassazione, hanno "totalmente omesso qualsiasi indagine" al fine di verificare sia le obiettive condizioni economiche dell’imputata, l’esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell’integrità fisica degli stessi, sia gli ulteriori requisiti (necessità ed inevitabilità) per ritenere la sussistenza dell’esimente in parola. Per questo la Corte d'appello di Roma dovrà riesaminare il caso.




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