E’ stata da tempo abbandonata l’opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, qualunque sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti condominiali predisposti dall’originario proprietario dell’edificio e allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia.
Con la sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007 si è precisato che hanno natura contrattuale, e possono essere modificate solo con l’unanimità dei consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti condominiali limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a circolo ecc..) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri.