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(25/09/2007) Regolamenti: clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle loro proprietà esclusive Cass., sez. II civ., sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007 E’ stata da tempo abbandonata l’opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, qualunque sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti condominiali predisposti dall’originario proprietario dell’edificio e allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia. Con la sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007 si è precisato che hanno natura contrattuale, e possono essere modificate solo con l’unanimità dei consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti condominiali limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a circolo ecc..) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri. >> Delibera condominiale di opera abusiva e pregiudizievole per la sicurezza del condominio |
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