Le clausole del regolamento condominiale non possono prevedere anche ai futuri acquirenti degli appartamenti la partecipazione obbligatoria ad un consorzio di urbanizzazione del complesso residenziale, per violazione del principio di tipicità delle obbligazioni propter rem.
La giurisprudenza afferma che il regolamento, redatto dal costruttore e trascritto, è opponibile a tutti gli acquirenti proprio perché le obbligazioni in esso contenute sono qualificate propter rem. Al di fuori di tale materia, le clausole contenute nei regolamenti di condominio non possono costituire obbligazioni a carico dei successivi acquirenti.