![]() | ![]() |
| - Home > Archivio > sentenze > innovazioni > |
|
| Home | Sentenze | Leggi | Codice Civile | Moduli | |
| Forum | F.A.Q. | Articoli | Libri | Manuale |
|
(19/07/2007) Il diritto di condominio su un bene comune CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 2 marzo 2007, n. 4973 Il presupposto, perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune, è la «relazione di accessorietà» strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva, agli impianti o ai servizi di uso comune; e che fa sì che il godimento del bene comune sia strumentale al godimento del bene individuale, e non sia, quindi, suscettibile di autonoma utilità; Tale relazione può esistere sia con riferimento a un solo edificio, che a più edifici, costituenti autonomi condomini. Nulla concettualmente osta a che la suddetta relazione di accessorietà sussista anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini; purché si tratti di edifici «autonomi»; in quanto è l'autonomia della costruzione, piuttosto che la «gestione» dell'edificio, che lo stesso art. 61 disp. att. c.c. individua come caratteristica rilevante dell'edificio in base alla quale l'art. 62 disp. att. c.c. consente l'applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all'art. 1117, rimaste comuni ai diversi edifici. >> Denuncia di danno temuto - proprietà |
Acc.Totali |
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it |
| © Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. |