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(20/06/2007) Delibera necessaria per la stipula di una polizza condominiale Cass. civ. Sez. II,, 03/04/2007 n° 8233 L'amministratore Condominiale non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. A questa conclusione la Suprema Corte è giunta considerando che l'art. 1130 c.c., n. 4, c.c., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perchè questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio. >> Amministratore in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea - invalidità della notifica a mezzo posta |
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