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(19/04/2007) Occupazione abusiva di immobile: risarcimento danni e restituzione dei frutti civili Tribunale Marsala, sentenza 30/01/2007 Il Giudice del Tribunale di Marsale con sentenza del 30/01/2007 ha chiarito che nel panorama giurisprudenziale del danno da occupazione abusiva di immobile (perché sprovvista di titolo, ab origine o per fatti sopravvenuti, ovvero perché sorretta da titolo inefficace) si ravvisano due filoni interpretativi, l’uno che riconosce al proprietario dell’immobile il diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di frutti civili ritratti (o, secondo altro orientamento, anche ritraibili) dal mancato godimento della cosa, l’altro che riconosce per la medesima causale il diritto al risarcimento del danno per violazione del diritto di proprietà. Il primo orientamento, argomentando dai principi generali in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., fa leva sulla considerazione che, in mancanza di un titolo legittimo di detenzione, chi è nella disponibilità dell’immobile è tenuto alla restituzione della cosa al proprietario, con i frutti dal giorno della ricezione della cosa se in mala fede, oppure dal giorno della domanda se in buona fede. Il secondo, per contro, si fonda sulla constatazione che l’esclusione del proprietario dal legittimo godimento della cosa integra violazione del diritto di proprietà tutelato dalla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. laddove sussistenti tutti i presupposti dell’illecito aquiliano. Per quanto riguarda i frutti civili, questi possono essere pretesi solo se e in quanto effettivamente percepiti per cui che la domanda di corresponsione dei frutti civili può essere avanzata solo nei confronti di ha effettivamente percepito il canone di locazione. Nei confronti di chi possiede illegittimamente un immobile in via indiretta, ossia mediante concessione in godimento oneroso a terzi, si può prospettare, in alternativa all’azione di restituzione dei frutti, un’azione risarcitoria pura, laddove la misura del quantum del danno può essere commisurata al canone di locazione effettivamente percepito. >> Risarcimento danni per ritardata restituzione dell'immobile |
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