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L'abbattimento della pensilina non rientra tra le competenze dell' amministratore

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(19/04/2007)
L'abbattimento della pensilina non rientra tra le competenze dell' amministratore

Corte di Cassazione, Sez. II Civ, n. 1382 del 23 gennaio 2007

Il totale abbattimento della pensilina sovrastante il cancello d’ingresso all’edificio condominiale, disposto dall’amministratore senza previa autorizzazione dell’assemblea, è illegittimo in quanto non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore quella di eliminare un bene condominiale, nemmeno nell’ipotesi, fatta presente nella specie, in cui l’eliminazione della pensilina renderebbe possibile l’avvicinamento all’edificio condominiale dei mezzi di soccorso o antincendio; ipotesi che potrebbe semmai consentire all’amm.re, in caso di urgenza, di procedere a lavori di manutenzione straordinaria ex articolo 1135 c.c., salvo riferirne alla prima assemblea; non mai però, gli consentirebbe di eliminare totalmente la struttura comune o di apportare modifiche strutturali incidenti sul decoro architettonico.




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