Il condomino non può sopraelevare a piacimento
Tribunale di Roma 20.2.2003
La sopraelevazione della sommità della facciata esterna dell’edificio condominiale integra una turbativa di diritto costituendo un’alterazione architettonica dell’edificio che si pone in contrasto con le norme di legge relative al condominio e che, comunque, non è realizzabile (per la sua palese
evidenza esterna travalicante i poteri gestionali del singolo condominio sulla cosa comune) se non previo assenso dell’assemblea condominiale. E’ quanto ha affermato il Tribunale di Roma a seguito del ricorso del condominio dell’edificio il quale aveva lamentato l’effettuazione da parte della Società proprietaria degli appartamenti posti ai piani attico e superattico di lavori di ristrutturazione che avevano comportato, tra l’altro, una sopralevazione della facciata chiaramente visibile anche dalla strada sottostante e, quindi, pregiudizievole al decoro dell’immobile anche in considerazione del particolare pregio della zona.
|