Decreto Legge 31/01/2007 n 7 convertito in Legge 02/04/2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
<Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. (omissis).
1-bis. (omissis).
2. (omissis).
3. (omissis).
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni .
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

>> Circolare 30/01/2008 n 5: Modalità di rilascio e contenuti del DURC
>> DM 24/10/2007 Ministero Lavoro: DURC, documento unico di regolarità contributiva.
>> D. Lgs. 29/12/2006 n 311: Disposizioni integrative al D. Lgsl 192/2005. Rendimento energetico
>> DPCM 4 marzo 1996: Disposizioni in materia di risorse idriche
>> Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza