Legge 23 luglio 2009, n. 99
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
(omissis)
Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
(omissis)
comma 22. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
(omissis)
Il testo dell'articolo 26 comma 2 della Legge 9 gennaio 1991 n 10, a seguito della modifica apportata, risulta essere il seguente:
"Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.