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(26/04/2005) Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3309
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3309
diniziativa dei senatori DEMASI, ULIVI, DAMBROSIO, DANZI, MELELEO, COSSIGA, MULAS, MINARDO, IERVOLINO, BISCARDINI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PALOMBO e FORLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2005 Istituzione della figura del responsabile Art. 1. (Istituzione del responsabile 1. Dopo larticolo 1129 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 1129-bis. - (Nomina e revoca del responsabile condominiale della sicurezza) Quando i condomini sono più di quattro, lassemblea nomina un responsabile condominiale della sicurezza. Se lassemblea non provvede, la nomina è fatta dallautorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. Il responsabile della sicurezza dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dallassemblea. Art. 1129-ter. - (Attribuzioni del responsabile condominiale della sicurezza) Il responsabile condominiale della sicurezza deve collaborare con lamministratore di condominio per tutte le opere e i servizi affidati in appalto a terzi, per lesecuzione dei quali il condominio ha lobbligo di rispettare quanto prescritto dallarticolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di sicurezza. Per lesecuzione delle opere di cui al primo comma, il responsabile della sicurezza deve affiancare lamministratore ottemperando a quanto prescritto dallarticolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che dispone losservanza dei seguenti obblighi: a) affidare i lavori a soggetti che hanno i necessari requisiti tecnico-professionali; b) verificare la loro iscrizione, siano essi appaltatori o lavoratori autonomi, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Art. 2. (Requisiti e corsi 1. Il responsabile condominiale della sicurezza deve essere in possesso di specifici requisiti conseguiti con la frequenza di corsi organizzati dalla regione o da privati accreditati ai sensi dellarticolo 3, ovvero con la certificazione di attività di amministrazione di condominio svolta per almeno cinque anni continuativamente. 2. Il responsabile condominiale della sicurezza deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove ha la propria residenza. Art. 3. (Accreditamento dei corsi tenuti da privati) 1. I corsi di cui al comma 1 dellarticolo 2 possono essere svolti da privati accreditati secondo modalità previste dal Ministero delle attività produttive, con proprio decreto. 2. I privati accreditati ai sensi del comma 1 possono tenere anche i corsi per amministratore di condominio, ma non quelli per architetto delledificio.
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