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Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici Disegno di Legge n. 622 SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XIV LEGISLATURA ———– N. 622 DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2001 Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge si propone anzitutto di aggiornare la normativa disciplinata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, in materia di condominio negli edifici, normativa ormai ritenuta in parte superata, considerata la notevole evoluzione che in oltre cinquant’anni ha subito la proprietà edilizia e, segnatamente, la proprietà condominiale; si propone inoltre di risolvere le problematiche connesse alla pubblicità dei fatti condominiali, pubblicità mai attuata, in parte per il venire meno dell’ordinamento corporativo su cui era imperniata, in parte per il difficile raccordo tra gli istituti condominiali e quelli inerenti i diritti reali. Le direzioni di intervento possono cosí riassumersi: 1) attribuire al condominio capacità giuridica speciale; 2) conferire la facoltà di accertare la cessazione della qualità condominiale di parti comuni ed acquisire al condominio altre parti; L’attribuzione al condominio della capacità giuridica «speciale» si giustifica sulla base della considerazione che il condominio (così come, ad esempio, le associazioni non riconosciute) costituisce un centro unitario di riferimento di interessi plurisoggettivi che ben può formare centro di imputazione di rapporti giuridici, individuati in ragione della correlazione con la gestione del condominio stesso; il riconoscimento esplicito della «capacità» giuridica consente di istituire una vera e propria forma di rappresentanza organica del condominio, particolarmente utile allorché si tratti di compiere atti dispositivi in genere per i quali, allo stato della vigente legislazione, occorrerebbe il consenso di tutti i condomini. Il secondo degli scopi che ci si prefigge consiste nell’introdurre una disciplina relativa sia alla perdita della qualità condominiale di alcune parti comuni (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un condominio che deliberi di non avvalersi più del servizio di portierato e che sia provvisto di alloggio del portiere e di altri locali a ciò adibiti) sia all’acquisizione di altre parti condominiali, di altri beni cioè che si vogliono porre a servizio del condominio successivamente alla costituzione del condominio stesso. L’attuale normativa impedisce ogni atto di disposizione (vendita o acquisto) che non abbia il consenso di tutti i condomini espresso nelle ordinarie forme contrattuali. a) l’obbligo di tenere i registri di contabilità, il registro del consiglio di amministrazione e delle assemblee, sottoponendoli a vidimazione preventiva in modo da garantire la fedeltà di dati e notizie e comunicandone gli estremi al registro dei condomini; b) l’obbligo di convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione; La trascrizione è attuata dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione del regolamento da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale che lo approva, nel caso in cui si debba provvedere anche alla trascrizione ex articolo 2643 del codice civile, pure novellato, e quindi si renda obbligatorio il ministero notarile. L’articolo 6 aggiunge all’articolo 1131 del codice civile un comma che attribuisce espressamente all’amministratore (o ad un condomino designato dall’assemblea) la rappresentanza del condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, come modificato dall’articolo 1 del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1. 1. All’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi: «La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l’acquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dall’assemblea dei condomini. Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio. Art. 2. 1. All’articolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dall’assemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dell’accertamento, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente». Art. 3. 1. All’articolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ove l’edificio condominiale sia composto da piú di trenta condomini, il regolamento può stabilire che l’amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall’amministratore che lo presiede»; b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti «,salvo conferma tacita,»; «Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità». Art. 4. 1. L’articolo 71 delle disposizioni d’attuazione e transitorie del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 71. – Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1138 del codice civile è tenuto dall’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze ove è sito l’immobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione. L’ufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice civile e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dell’ufficio. Art 5. 1. All’articolo 1130 del codice civile, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti numeri: «4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell’assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, e dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui all’articolo 2215 e comunicati al registro di cui all’articolo 1129, quarto comma; 4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all’articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui all’articolo 1138; Art. 6. 1. All’articolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’amministratore, o un condomino designato dall’assemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, quarto comma». Art. 7. 1. All’articolo 1135 del codice civile, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dall’originario unico proprietario dell’edificio; 4-ter) all’accertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui all’articolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dall’articolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui all’articolo 2643 e per la voltura catastale; Art. 8. 1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: c) al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile è redatto da notaio». Art. 9. 1. All’articolo 1138 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni dell’edificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro». Art. 10. 1. All’articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 14-bis) i regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1 a 14 ovvero disciplinano i rapporti di cui all’articolo 1138, comma secondo». Art. 11. 1. All’articolo 2659 del codice civile, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del numero 1) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale.»; b) alla fine del numero 4) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio». Art. 12. 1. Il sistema di pubblicità di cui all’articolo 4 deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti. >> Comunicazioni deli amministratori di condominio all'anagrafe tributaria |
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